Art. 7.
1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Attività venatoria). - 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto inequivocabilmente diretto all'abbattimento o alla cattura di esemplari di fauna selvatica nonché il vagare o il soffermarsi
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in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica essendo in possesso di qualunque mezzo idoneo per abbatterla o catturarla. Non costituisce atto di caccia l'abbattimento o la cattura avvenuto per forza maggiore o per caso fortuito.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme vigenti in materia appartiene a colui che l'ha cacciata».